Tre nuovi disegni di legge in Italia!!!

 

 

Inserito dagli editori di www.exbaba.it

 

Data: 7 maggio 2003

 

 

Considerato che l’attività di gruppi di sette o associazioni settarie sono un fenomeno in pieno sviluppo, sempre più multiforme, ovunque nel mondo, e che anche in Italia la diffusione, l’incidenza e l’allarme sociale conseguente a fenomeni estremi di controllo mentale, hanno reso attuali e necessari provvedimenti di carattere legislativo, alcuni membri del Senato Italiano si sono attivati con strumenti specifici quali Disegni di Legge che hanno lo scopo di contrastare“una tecnica capace di distruggere l’identità di un individuo… un sistema di influenze capaci di distruggere e sostituire l’insieme di credenze, comportamenti, modi di pensare, metodi di interazione con il prossimo. Una diversa fisionomia mentale che l’individuo non avrebbe mai scelto e mai accettato con la sua vera identità".

 

Il Convegno di Firenze “Menti in Ostaggio” si propone di fare una panoramica sulla situazione presente; in quell’ambito tre Senatori esporranno i loro Disegni di Legge e le motivazioni che li hanno convinti a promuoverli.

 

I senatori in questione sono: Francesco Bosi, Renato Meduri e Maria Elisabetta Alberti Casellati. Sotto riportiamo parti dei loro Disegni di Legge.


DISEGNO DI LEGGE N. 4605

Sen. Francesco Bosi

 

1.     È istituita, ai sensi dell’art. 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle sette e sulle attività ad esse connesse con il compito di:

 

a)     verificare l’attuazione delle leggi vigenti al fine di proporre una soluzione normativa contro le pratiche illegali delle stesse ed i danni che causano alla società, alle famiglie ed, in particolare, ai minori;

b)    verificarne i comportamenti sotto l’aspetto finanziario e fiscale ed in particolare quelli relativi alle consistenze patrimoniali, ai legami finanziari internazionali e alle capacità di interferenza nel sistema economico del paese;

c)    svolgere indagini atte a far luce sul sistema organizzativo delle sette e le ripercussioni che questo ha per la salvaguardia dell’ordine pubblico ed il rispetto dei diritti della persona;

d)    individuare eventuali connessioni illecite con la criminalità organizzata;

e)     accertare le condizioni di vita e l’ottemperanza degli obblighi scolastici dei minori che vivono in comunità;

f)      individuare gli abusi inerenti alla pratica della professione medica;

g)    verificare l’utilizzo di sistemi illeciti di manipolazione mentale finalizzati all’indottrinamento degli adepti;

h)    accertare l’identità del fenomeno delle vittime delle sette con particolare riguardo ai danni fisici psichici e morali patiti dagli ex-adepti e dai minori;

i)       riferire al parlamento al termine dei lavori e ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.


DISEGNO DI LEGGE N. 800

Sen. Renato Meduri

 

Art 1.

1        Chiunque, mediante violenza, minacce, suggestioni o con qualunque altro mezzo, condizionando e coartando la formazione dell’altrui volontà, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere o limitare la libertà di agire, la capacità di autodeterminazione e quella di sottrarsi alle imposizioni altrui, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

2        Costituisce aggravante se tramite i mezzi indicati al comma 1, la vittima è indotta a compiere atti lesivi o pericolosi per la propria o per l’altrui integrità fisica o psichica.

3        Se i fatti previsti nei commi 1 e 2 sono commessi in danno di persona minore di anni diciotto, la pena non può essere inferiore a dieci anni di reclusione.


DISEGNO DI LEGGE N. 1777

Sen. M. Elisabetta A: Casellati

 

Art 1.

1        Dopo l’articolo 613 del codice penale è inserito il seguente:

“Art 613-bis – (Manipolazione mentale).

Chiunque, con violenza, minacce, mezzi chimici, interventi chirurgici o pratiche psicagogiche di condizionamento della personalità, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere la capacità di giudizio e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui, al fine di fargli compiere un atto o determinare un’omissione gravemente pregiudizievoli, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Se il fatto è commesso nell’ambito di un gruppo che promuove attività che abbiano per scopo o per effetto di creare o sfruttare  la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, le pene di cui al primo comma sono aumentate di un terzo”.