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FA.VI.S. - Associazione Nazionale
Familiari delle Vittime delle Sette Data: 30 marzo 2004
Gent.mo Sen. GUIDO ZICCONE Le scrivo a nome di tutte le famiglie associate, la mia compresa, per esprimerLe il compiacimento per il positivo esito con votazione unanime ottenuto in Commissione Giustizia dal Ddl che propone l’inserimento nel C.p. del nuovo art. 613 bis, che per comodità di seguito riporto: D.d.l. 1777 - Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale Articolo 1 1. Dopo l’articolo 613 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 613-bis - (Manipolazione mentale) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici, pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione è punito con la reclusione da due a sei anni. Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, ovvero se il colpevole ha agito al fine di commettere un reato, le pene di cui al primo comma sono aumentate da un terzo alla metà." Come Lei avrà già notato, ho evidenziato in grassetto la parola che riguarda la pena minima. Proprio relativamente ad essa un rilievo, condiviso dalle migliaia di famiglie italiane che la nostra associazione rappresenta, nonché dai legali che ci seguono, è quanto mai doveroso e necessario: l’entità della punizione è incomprensibilmente esigua, in particolare per quanto concerne la pena minima. Due anni costituiscono una vera e propria inezia, soprattutto se si pensa che tale pena, grazie a patteggiamenti ed all’eventuale rito abbreviato, sarà elusa e non verrà mai scontata in carcere, contrariamente a ciò che lo spirito di giustizia esige. Risultato: il colpevole continuerà liberamente la sua opera distruttrice, manipolando e devastando la psiche dei soggetti irretiti e procurando indicibili sofferenze a persone e famiglie, in spregio alle sue vittime ed irridendo la Legge. Non possiamo credere che sia questo lo scopo di una legge tanto sofferta ed agognata da almeno mezzo milione di famiglie italiane, né tantomeno che il frutto del lavoro e dell’impegno della Commissione Giustizia venga vanificato e mortificato: al danno si sommerebbe una beffa crudele, per tutti. Sarebbe assurdo che una legge, attesa da 23 anni, produca gli stessi effetti di quando non c’era. Sollecitiamo pertanto un inasprimento delle pene, almeno per quanto concerne quella minima, nella considerazione che tale reato produce nelle vittime effetti devastanti della personalità e, in numerosi casi, danni irreversibili. Studi di accreditati accademici mondiali del settore, attestano la gravità delle conseguenze della coercizione psicologica anche a lungo termine, basti citare, in proposito, le parole del Dr. Paul Martin, noto esperto di sette a manipolazione psicologica degli adepti e direttore del Wellspring Retreat & Resource Center, Ohio, USA.: “Il 25% dei milioni di soggetti appartenenti alle sette nel mondo, soffriranno di danni irreversibili e permanenti che intaccheranno la loro capacità di adeguata funzionalità emotiva, sociale, familiare e professionale”. Parimenti la più importante letteratura diagnostica mondiale in materia psichiatrica - DSM IV - include una categoria classificata come “DISTURBO DISSOCIATIVO ATIPICO 300.15” che identifica espressamente le vittime di azioni plagiatarie. Nella definizione degli effetti patologici del controllo mentale, il DSM IV riporta quanto segue:“Esempi atipici comprendono stati simili alla trance, estraniamento della realtà accompagnato da depersonalizzazione, come stati di dissociazione prolungata che possono insorgere in individui sottoposti a periodi di prolungata ed intensa persuasione coercitiva (lavaggio del cervello, riforma di pensiero, indottrinamento) mentre erano prigionieri di gruppi terroristi o cultisti”. Ecco perché, a nostro avviso, lo spirito della legge in questione non può assolutamente configurarsi unicamente quale difesa dei diritti morali bensì, in prima istanza, come difesa del diritto alla salute mentale degli individui, con conseguente adeguamento dei livelli edittali di pena. In conclusione, per la gravità che la fattispecie delittuosa della manipolazione psicologica, o plagio, costituisce, risulta assolutamente inadeguata e dunque inaccettabile la pena minima prevista dal nuovo art. di legge 613 bis del C.p. Condividiamo quindi pienamente il rammarico espresso in Commissione dai Senatori Renato Meduri ed Elisabetta Alberti Casellati (proponenti rispettivamente i D.d.l. n.800 e n.1777) per la inadeguatezza delle pene eccessivamente ridotte rispetto alle loro proposte originarie ed auspichiamo con essi le necessarie modifiche al nuovo Ddl. Certi che saprà farsi interprete della nostra richiesta presso la Commissione e nella Sua relazione in Aula, Le esprimiamo i nostri più sinceri saluti ed il nostro grazie per l’impegno da Lei profuso in questa giusta causa. Rimini, 23 marzo 2004
Il Presidente |